Con l’arrivo dell’autunno, bambini e ragazzi ricominciano a frequentare asili, scuole e doposcuola, dove si trovano sotto la custodia di altri adulti. Di chi è la responsabilità se mio figlio si fa male in questi istituti? In questo approfondimento si indagherà sull’eventuale responsabilità dell’istituto scolastico (pubblico o privato) nel caso in cui il minore si faccia male in un incidente. Per incidente non si intende un danno provocato da compagni o estranei, ma causato da lui stesso, autolesionistico.
Ad esempio: un bambino, giocando con gli attrezzi scolastici, si rompe un braccio, oppure un minore all’asilo cade dallo scivolo. Come può tutelarsi il genitore in questi casi? Le spese mediche dovrà sostenerle da sé? Verrà risarcito il danno non patrimoniale (danno alla salute del minore)?
La risposta è positiva: la responsabilità, per gli istituti pubblici, è del Ministero dell’Istruzione, mentre per gli istituti privati è direttamente di questi. Il genitore potrà quindi citarli in giudizio per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale (spese mediche) e non patrimoniale (danno biologico per lesioni fisiche). Tuttavia vi sono dei limiti: il danno non sarà risarcibile se determinato da causa non imputabile né all’insegnante né alla scuola, la quale abbia adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative per evitare il pericolo.
Natura della responsabilità
Il Ministero (o l’istituto privato) risponde a titolo di responsabilità contrattuale. Il contratto nasce dall’accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell’allievo, che determinano un insieme di obblighi tra i quali vi è quello dell’istituto di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo. Inoltre, quanto al rapporto alunno-insegnante, un orientamento individua nel “contatto sociale” che sorge tra loro l’origine di obblighi di protezione e vigilanza, tra i quali quello di evitare che l’allievo si procuri un danno.
Precisamente trattasi di responsabilità contrattuale da inadempimento, che consente al danneggiato di avvantaggiarsi di un meccanismo privilegiato dell’onere della prova.
Onere probatorio: cosa deve provare il danneggiato per ottenere il risarcimento?
Il danneggiato deve provare solo che suo figlio si è ferito mentre era affidato all’istituto scolastico e mentre era sottoposto alla vigilanza dell’insegnante1. Per non pagare il risarcimento, il Ministero (o l’istituto privato) dovrà dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante e quindi di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure per evitare la situazione di pericolo.
Tipi di danno risarcibili
Il danno può essere patrimoniale (esempio spese mediche) e non patrimoniale (danno biologico, esempio rottura di un femore). Il danno biologico viene calcolato secondo parametri prestabiliti nelle Tabelle del Tribunale di Milano e nell’articolo 139 del Codice delle assicurazioni (esempio: perdita incisivo = 1.004,73€). Si tiene anche conto delle particolari ripercussioni dell’evento sulla sfera emotiva e dinamico-relazionale del danneggiato (ad esempio, un bambino che suona il piano si frattura un mignolo), che può incidere nel senso di una “personalizzazione” in aumento dei valori tabellari considerati.
Casi concreti
Nella pratica, non è stato considerato risarcibile2 il danno subito da una studentessa che, giocando a pallavolo, si fratturava un dito. Secondo la Corte, <<trattasi di danno di minima entità e inevitabile, se non tramite il divieto assoluto per gli allievi di svolgere attività sportiva>>. Infatti non vi era stata violazione del dovere di sorveglianza o di addestramento, né era stato consentito all’alunna di svolgere attività violenta o utilizzare attrezzature inidonee o pericolose.
È stato invece considerato risarcibile il danno subito dalla minore che cadeva dallo scivolo all’asilo3. Il solo fatto di consentire ad una bambina di età inferiore ai 3 anni di utilizzare lo scivolo in modo non conforme alle condizioni di sicurezza minima è fonte di responsabilità, rientrando ciò nei compiti degli addetti alla sorveglianza degli alunni.
Ancora, recentemente4, è stata accolta la domanda di risarcimento dei genitori della minore che, mentre si trovava negli spogliatoi della palestra scolastica per cambiarsi dopo la lezione di educazione fisica, era scivolata sul pavimento bagnato, sbattendo la bocca, in particolare i due incisivi. La giovanissima età degli allievi doveva infatti indurre gli insegnanti ad adottare le opportune cautele preventive, indipendentemente da qualsiasi segnalazione di pericolo da parte dei ragazzi. La Corte ha confermato che la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante ha natura contrattuale e il regime probatorio è quello agevolato. L’accoglimento della domanda di iscrizione determina l’instaurazione dell’obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità del minore. È quindi compreso anche l’obbligo di vigilare sull’idoneità dei luoghi.
Infine, occorre specificare che, se l’alunno non si trova affidato agli insegnanti (ad esempio all’uscita da scuola) e se il danno viene sì cagionato dallo stesso alunno, ma per l’uso di strutture dell’edificio scolastico (esempio cancello esterno), la responsabilità non è del Ministero dell’Istruzione, bensì del Comune, in quanto sui comuni grava l’obbligo di provvedere alla manutenzione degli edifici scolastici e delle vie di accesso a questi ultimi5.
1 Sentenza della Corte di Cassazione civile n.3081/2015
2 Sentenza della Corte di Cassazione civile n. 11188/15
3 Sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, 14/05/2012
4 Sentenza della Corte di Cassazione civile n. 3695/16
5 Sentenza del Tribunale di Monza 7/10/15