In questo approfondimento si analizzeranno i casi nei quali un genitore può chiedere all’altro genitore gli arretrati del mantenimento del figlio.
La premessa è che un genitore abbia mantenuto il figlio comune, per un periodo, con le sue sole risorse economiche.
Se un assegno di mantenimento è già stato stabilito dal Tribunale a carico dell’altro genitore
In questo caso il genitore dovrà semplicemente agire con i classici metodi di recupero del credito. Il diritto del genitore di chiedere l’assegno di mantenimento all’altro genitore si prescrive in cinque anni (Cass., 5 novembre 2009, n. 23462). Ci si può chiedere il perché di tale breve termine, essendo l’assegno di mantenimento chiesto dal genitore che ha mantenuto da solo il figlio comune, solamente nell’interesse dello stesso. Il ragionamento che fa la Corte è che il genitore ben sa che entrambi i genitori sono tenuti al mantenimento del figlio: pertanto se un soggetto rimane inerte per anni e anni, evidentemente ha deciso di mantenere da solo il figlio, rinunciando al rimborso della metà da parte dell’altro genitore.
In conclusione, se si vuole agire per il recupero degli assegni di mantenimento arretrati, si potranno chiedere solo quelli degli ultimi 5 anni, salvo casi particolari.
Se non c’è un provvedimento del Tribunale che fissa un assegno di mantenimento a carico dell’altro genitore
In questo caso occorre chiedere due provvedimenti (anche nello stesso processo): uno per fissare un assegno di mantenimento con riferimento ai bisogni attuali del figlio, che nel frattempo può esser divenuto anche maggiorenne; l’altro per il recupero degli arretrati del mantenimento.
I principi sulla prescrizione sopra descritti, secondo i quali si prescrive in 5 anni il diritto a riscuotere un assegno di mantenimento, non si applicano al caso in cui un assegno non ci sia. Dal momento del riconoscimento del figlio o del provvedimento del Tribunale che dichiara la paternità, il genitore che ha mantenuto da solo il figlio ha 10 anni di tempo per chiedere il mantenimento del periodo precedente.
Spetterà all’avvocato divorzista il difficile compito di ricostruire le spese effettuate per il figlio nel periodo precedente. Si può ricorrere anche a elementi notori, come il costo medio dei pannolini, della culla, del passeggino, etc. Ovviamente tali problemi non sorgono per le spese documentate o documentabili a posteriori, come le rette del nido.
Una volta provate tutte le spese per il mantenimento del figlio, il genitore ha diritto a riaverne indietro la metà.
Dal 2000 infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha abbandonato la tesi che qualificava il caso in esame come gestione d’affari altrui. Si intendeva, cioè, che il genitore mantenesse il figlio per conto proprio e anche per conto dell’altro genitore. È stato poi introdotto (con Cass. 15063/2000) il principio che qualifica il rapporto tra genitori come debito solidale, che pertanto deve essere diviso tra i due in pari quote del 50% ciascuno:
Nell’ipotesi in cui al mantenimento abbia provveduto, integralmente o comunque al di là delle proprie sostanze, uno soltanto dei genitori, a lui spetta il diritto di agire in regresso, per il recupero della quota del genitore inadempiente, secondo le regole generali del rapporto tra condebitori solidali
Gli arretrati del periodo precedente al riconoscimento del figlio da parte dell’altro genitore
La sentenza appena citata e le successive, hanno chiarito che l’obbligo del genitore di rimborsare la metà delle spese che ha sostenuto l’altro per mantenere il figlio, sorge dalla nascita del figlio stesso.
Quindi, può accadere che dopo vari anni dalla nascita una madre decida di far accertare la paternità del proprio figlio, con un procedimento di dichiarazione giudiziale di paternità, oppure che un padre, dopo anni, decida di riconoscere un figlio. In entrambi i casi il padre, una volta divenuto legalmente tale, dovrà rimborsare il 50% delle spese che la madre, nel periodo precedente, ha sostenuto per mantenere il figlio da sola.
Per ottenere il rimborso del 50% delle spese è necessaria una specifica domanda della madre, e quindi un procedimento da instaurare presso il Tribunale competente e con l’assistenza di un avvocato esperto in diritto di famiglia.
Questi principi sono riassunti nella massima della sentenza della Cassazione 5652/2012:
Nell’ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l’obbligo dell’altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori
Come sopra si è detto, se non c’è nessun provvedimento del Tribunale che stabilisce un assegno di mantenimento, la prescrizione degli arretrati è quella ordinaria di 10 anni, che decorre dal momento in cui il genitore viene ufficialmente dichiarato tale: spontaneamente, riconoscendo il figlio, o giudizialmente, con sentenza.
Facciamo un esempio: un figlio nasce nel 2000 e la paternità viene accertata nel 2015. Dal 2015 la madre potrà chiedere gli arretrati del mantenimento del figlio, dalla sua nascita fino all’accertamento della paternità. La madre potrà quindi chiedere il 50% delle spese sostenute nei 15 anni di vita del figlio, ma avrà 10 anni di tempo (decorrenti dal 2015) per far valere il diritto.
Il principio è stato da ultimo affermato dalla Cassazione nel 2019, in un caso nel quale la madre ottenne il rimborso del 50% delle spese sostenute per il figlio, addirittura, dal 1971 al 2004.