Le spese straordinarie in ambito scolastico: quali sono? 12


–> Nota di aggiornamento: la prassi attuale dei Tribunali è di rinviare al protocollo del Consiglio Nazionale Forense, per cui si rimanda allo stesso per l’indicazione delle spese straordinarie nel dettaglio: clicca qui

Uno dei più frequenti motivi di polemica tra i genitori separati è il mancato pagamento di spese scolastiche che, secondo il genitore che vive col minore, sarebbero straordinarie.

Le spese straordinarie sono infatti normalmente ripartite tra i genitori in misura proporzionale al loro reddito: generalmente sono divise a metà. Si tratta di spese distinte dall’assegno mensile; ciò significa che, nonostante il genitore abbia già versato l’assegno di mantenimento per il figlio, sarà costretto a versare gli altri importi relativi alle spese straordinarie sostenute nel mese.

Le spese da sostenere oltre l’assegno mensile

Occorre specificare che non tutte le spese da pagare separatamente dall’assegno sono necessariamente di carattere straordinario. Si può infatti redigere un accordo consensuale, da far omologare al Tribunale, che preveda che il genitore non convivente col figlio versi parte delle spese ordinarie in maniera separata rispetto all’assegno (ad esempio, il 50% del vestiario, del materiale di cancelleria per la scuola, dei medicinali da banco, etc).

In assenza di tali accordi, e in ogni caso in cui la controversia sia interamente decisa dal Tribunale, l’assegno di mantenimento del figlio comprende solo le spese ordinarie. Fanno eccezione alcuni casi rarissimi in cui, per tutelare il figlio dall’inadempimento costante del genitore, viene compresa nell’assegno anche qualche spesa straordinaria, in maniera forfettaria. Discorso, però, che in questa sede non interessa.

La prima cosa da analizzare è sempre il provvedimento del giudice che decide sul mantenimento del figlio. Infatti, mentre prima i giudici si limitavano a disporre che il genitore pagasse “euro …. di mantenimento, oltre il 50% delle spese straordinarie”, attualmente si è diffusa la prassi di prevedere protocolli o elenchi delle spese straordinarie, che vengono copiati nel provvedimento oppure ai quali viene fatto rinvio.

Quali sono le spese straordinarie in ambito scolastico: non solo gite, ma anche libri e tasse

Sono spese straordinarie innanzitutto le gite scolastiche, sia con pernottamento che senza; tale circostanza influisce, infatti, non sulla natura straordinaria della spesa, ma sull’obbligo di concordarla o meno.

Comunemente la nozione di spese straordinarie fa pensare a qualcosa che accade solo raramente. Può stupire, quindi, sapere che sono spese straordinarie anche le tasse universitarie e scolastiche. Ci si riferisce anche alle tasse scolastiche, benché esigue, della scuola pubblica. Sono spese straordinarie anche quelle sostenute per la mensa, per i libri universitari e scolastici.

Ancora, sono spese straordinarie gli abbonamenti del trasporto pubblico per la frequenza del figlio a scuola, i costi dell’attrezzatura per l’educazione fisica, i costi per le ripetizioni private, i costi per la formazione specialistica (universitaria, come un master, o professionale, come scuole da estetista) e il computer per uso scolastico.

L’argomento delle spese straordinarie coinvolge varie problematiche: innanzitutto capire quali sono (poiché ovviamente non si esauriscono in quelle scolastiche, ma sono anche di natura medica, sportiva, ricreativa, etc) e poi comprendere se sono effettivamente dovute anche se non concordate. Per tali motivi è opportuno rivolgersi a un avvocato divorzista per conoscere gli orientamenti più recenti sull’argomento.


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12 commenti su “Le spese straordinarie in ambito scolastico: quali sono?

    • Avvocato Stefania Flore L'autore dell'articolo

      “Gentilissimo” sig. Mario
      Per prima cosa, se mi conoscesse, saprebbe che la maggior parte dei miei clienti sono uomini, per cui “di parte femminile” non è attinente; sempre che con ciò non intendesse fare una critica al mio sesso di appartenenza, ed in tal caso il commento definirebbe bene la sua persona.
      In secondo luogo mi dica pure cosa c’è di sbagliato: sono umana e posso commettere errori, se c’è un errore correggerò.
      Tuttavia, ultimamente i Tribunali si richiamano al protocollo del CNF (Consiglio nazionale forense) relativamente alla divisione tra spese ordinarie e straordinarie, per cui può consultare lei stesso quali sono le spese straordinarie al link: https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/69024/ai+Presidenti+dei+COA+-+trasmissione+Linee+Guida+per+modalit%C3%A0+mantenimento+dei+figli+nelle+cause+di+diritto+familiare++%2829-11-2017%29.pdf/8ebd2cae-ad1e-4ca6-98d6-bcc941f5e72a
      Cordialmente
      SF

      • Adriano

        Buongiorno volevo sapere le spese per l’abbonamento all’autobus per il figlio minorenne che si reca a scuola.
        Sono da considerarsi spese ordinarie o straordinarie,tra genitori separati dopo convivenza.
        Grazie.

        • Avvocato Stefania Flore L'autore dell'articolo

          Gent.mo sig. Adriano,
          Se il provvedimento del Tribunale che riguarda il mantenimento di suo figlio non si esprime sull’abbonamento del bus, può leggere cliccare sul link che ho inserito all’inizio del post. Trova la spesa per abbonamento autobus all’interno del protocollo del CNF.
          Tuttavia, è bene precisare che se il provvedimento che la riguarda non richiama espressamente questo protocollo, esso non è automaticamente applicabile, per cui dovrebbe verificare anche la prassi del foro di competenza, ossia del Tribunale in cui risiede suo figlio.
          Cordialmente
          SF
          SF

        • Capo giada

          Buonasera Avvocato, un chiarimento se possibile in merito i viaggi di istruzione. Mio figlio ha partecipato ad un progetto scuola/lavoro che lo ha portato a sostenere un viaggio di una settimana a Bucarest, con il consenso di entrambi i genitori. Il viaggio ha ritenuto necessarie spese extra quali abbigliamento consono (vestito, giacca, cravatta e scarpe eleganti), tintoria, acquisto di medicinali per il viaggio ed altrettanti per la cura personale. Le chiedo cortesemente a chi appartengono le spese che si sono rese necessarie per il viaggio. La ringrazio e le auguro una buona serata.
          Giada

          • Avvocato Stefania Flore L'autore dell'articolo

            Gentilissima
            Sicuramente le spese del viaggio studio effettuato col consenso di entrambi rientrano tra le spese straordinarie, da ripartirsi secondo le percentuali stabilite nel provvedimento che regola i rapporti tra lei e l’altro genitore. Riguardo alle spese collaterali al viaggio ma comunque collegate a queste, quali il vestiario e la tintoria, non c’è una risposta univoca nel protocollo del CNF. Personalmente credo che sia opportuno adottare la stessa disciplina applicabile per il viaggio studio all’estero, quindi che siano ripartibili secondo le percentuali delle spese straordinarie, ma debbano però essere concordate oppure già prevedibili e palesate al momento dell’autorizzazione iniziale al viaggio, salvo urgenza da provare. Diverso ragionamento riguarda i farmaci, che son sempre dovuti.
            Naturalmente il dissenso al rimborso delle spese non può essere arbitrario: le spese son comunque dovute se sostenute nell’interesse del figlio e se sono proporzionate alla capacità reddituale del genitore obbligato.
            Cordialmente
            SF

  • claudia costanzo

    Buongiorno, in riferimento alle gite d istruzione, premetto che ho due figli gemelli che frequentano la prima superiore e che io non lavoro dal 2019 e il mio compagno sostiene le spese anche per i miei figli oltre che per la figlia che lui. Ora domando: il padre è imprenditore con ottimo tenore economico, io invalidità al 50% e non trovo lavoro, sono tenuta a versare il 50% delle gite scolastiche? Premetto che il padre da per scontato che i figli vi partecipino e non mi ha chiesto se sono concorde e ha già versato caparra per iscrizione ai viaggi d istruzione.

    • Avvocato Stefania Flore L'autore dell'articolo

      Gentilissima sig.ra Costanzo
      Se non raggiungete un accordo dovrete portare la questione in Tribunale: nessuno può costringere qualcuno a pagare senza ordine del giudice.
      Il principio è che ciascun genitore deve contribuire al mantenimento del proprio figlio, anche se guadagna poco o è disoccupato e a prescindere dal reddito altrui; viceversa sarebbe comodo lasciare che solo l’altro lavori per mantenere i figli di entrambi. Il figlio è di entrambi e l’obbligo di mantenimento grava su entrambi, non solo sul più benestante.
      Sarà il giudice, valutando le dichiarazioni reddituali e il netto di entrambi i genitori, oltre varie spese, a quantificare mantenimento e percentuale di contribuzione alle spese straordinarie. Nel suo caso, considerata l’invalidità e la disoccupazione che si suppone giustificata dalla prima, sarà molto probabilmente meno del 50%.
      Cordialmente
      SF

  • evelin Tomassi

    Buongiorno un informazione,i corsi extracurricolari obbligatori a pagamento organizzati dalla scuola ,rientrano nel mantenimento o sono spese straordinarie ?

    • Avvocato Stefania Flore L'autore dell'articolo

      Gentilissima
      Deve verificare cosa c’è scritto nel provvedimento che regola i rapporti tra lei e il padre dei suoi figli: se c’è un richiamo al protocollo del CNF , come di regola, può controllare tra le voci dettagliate nel protocollo medesimo, che trova cliccando sul link nel testo del mio post. Viceversa, se il provvedimento tace, il protocollo non si può applicare e bisognerà verificare l’orientamento del tribunale competente.
      Cordialmente
      SF

  • Vittorio Seu

    Gentilissima Avvocato Stefania Flore
    ho letto suo articolo su spese straordinarie e inteso esercita la professione di Avvocato nel Tribunale di Cagliari. Non capisco se questo Tribunale ha adottato con apposito documento consultabile le linee guida del Consiglio Nazionale Forense per il quale anche se un decreto del giudice non cita nello specifico quali sono le spese ricomprese nell’assegno di mantenimento, in caso di contenzioso si intende in ogni caso adottato quanto ricompreso in questa tipologia di spese, nelle linee guida del Consiglio Nazionale Forense
    la ringrazio anticipatamente
    Vittorio

    • Avvocato Stefania Flore L'autore dell'articolo

      Gentilissimo
      Se nel provvedimento non è richiamato il protocollo del CNF (consiglio nazionale forense), cosa che può avvenire solo su concorde volontà delle parti, per capire cosa è ricompreso nelle spese straordinarie e cosa no bisogna analizzare la giurisprudenza dei tribunali, ossia le precedenti decisioni dei giudici sul punto.
      Non c’è nessun protocollo adottato dal Tribunale di Cagliari. Ricordo comunque che un protocollo può vincolare le parti solo se entrambe sono d’accordo. Il giudice non può condannare le parti a rispettare un protocollo.
      Cordialmente
      SF