Procedimenti di diritto di famiglia non sospesi durante l’emergenza sanitaria e riflessioni sull’assegno di mantenimento


I procedimenti urgenti secondo il decreto “Cura Italia”

L’attività legale è compresa tra quelle essenziali ai sensi del Dpcm del 22.03.20, dunque è consentita anche durante l’emergenza sanitaria. Vediamo quali sono i procedimenti urgenti, che possono essere iniziati e proseguiti in questo periodo.

Il Decreto legge 18/2020, cosiddetto “Cura Italia”, all’articolo 83, primo comma, dispone che “dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020”.

Al comma 3, individua una lista di casi nei quali la sospensione del primo comma non opera. Si tratta di procedimenti che il decreto legge considera di particolare urgenza, e che pertanto devono considerarsi avviabili e proseguibili anche durante l’emergenza sanitaria. Per quanto qui interessa, ossia nell’ambito del diritto di famiglia, i procedimenti urgenti sono i seguenti:

  • cause di competenza del Tribunale per i Minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori
    stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia. Sono invece sospesi i procedimenti di revoca e sospensione della responsabilità genitoriale (articoli 330 e 333 del codice civile), a meno che il Presidente del Tribunale per i minorenni o il Presidente del Collegio non ritengano vi sia rischio di grave pregiudizio;
  • procedimenti in materia di tutela, amministrazione di
    sostegno, interdizione, inabilitazione nei soli casi in cui viene segnalata una situazione di urgenza;
  • autorizzazione del Giudice Tutelare per l’interruzione di gravidanza della minorenne;
  • ordini di protezione contro gli abusi familiari;
  • cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;

Relativamente a quest’ultimo caso, la relazione illustrativa al decreto legge, come specificato dall’Organismo Congressuale Forense, ha chiarito la nozione “cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari”. Questa deve interpretarsi alla luce dell’articolo 1 del Regolamento europeo 2009/4: rientrano cioè tra i procedimenti urgenti tutti quelli contenenti la domanda di assegno di mantenimento per coniuge e/o figli, nonché la richiesta di assegno divorzile, di assegno alimentare ai sensi dell’articolo 438 del codice civile e di mantenimento agli ascendenti ai sensi dell’articolo 316 bis del codice civile.

Tuttavia, occorre specificare che un’interpretazione restrittiva, coordinata con i recenti DPCM e con il d.l. 11/2020, relativo alle udienze fissate dal 9 al 22 marzo e soppiantato dall’entrata in vigore del successivo decreto Cura Italia del 17 marzo 2020, induce a ritenere che possano considerarsi urgenti solo i procedimenti nei quali ancora non è ancora stato reso alcun provvedimento, neppure provvisorio, che determini l’assegno di mantenimento. Infatti, il d. 11/2020 è stato interpretato nel senso di escludere dalla sospensione le sole udienze presidenziali, ossia la prima udienza del procedimento della crisi familiare, con esclusione di separazioni consensuali, divorzi congiunti, e divorzi contenziosi (per questi ultimi, a meno che non fosse rappresentata l’urgenza).

Assegno di mantenimento, diritto di visita e coronavirus: si può chiedere l’aumento?

Sul sito del Ministero dell’Interno è stato pubblicato un elenco delle domande più comuni relative alla legislazione d’emergenza. In particolare, relativamente al diritto di visita, si è chiarito fin da subito che il genitore ha diritto, anche durante la quarantena nazionale, a prelevare il figlio dal domicilio dell’altro genitore e tenerlo con sé nei limiti giudizialmente previsti.

Tuttavia c’è da considerare che, se un genitore lavora anche durante l’emergenza sanitaria, e dunque ha contatti col pubblico, l’altro genitore potrebbe sottrarsi all’obbligo di consegnare il figlio, per paura di un contagio. Tale comportamento è assolutamente illegittimo, come ha avuto modo di affermare già il Tribunale di Milano. Infatti, si è detto che i bambini non manifestano i sintomi acuti del virus.

Non si può però escludere che sia il genitore, in coscienza, a voler evitare i contatti col figlio, per evitare i rischio di contagio degli altri membri del nucleo familiare, come l’altro genitore.

In tal caso, di fatti, il genitore prevalentemente collocatario sarà l’unico a provvedere al mantenimento del figlio. Questa situazione, sebbene attualmente si stima duri 24 giorni (ossia dal 10 marzo, giorno di entrata in vigore delle misure del DPCM che dichiara l’Italia “zona protetta”), non si sa realmente fino a quando si prolungherà. È pur vero che le esigenze del figlio saranno diminuite, poiché non si sosterranno i costi degli spostamenti per sport e scuola, né –nella maggior parte dei casi – per babysitter. Tuttavia, in considerazione della durata indeterminata della quarantena, e dell’oggettiva perdita cui incorrerebbe il genitore che, da solo, provvede al mantenimento del figlio, è possibile che il giudice accolga eventuali domande volte all’aumento, con decorrenza dall’inizio della quarantena, dell’assegno di mantenimento, in presenza dei presupposti sopra descritti. Tale domanda, come spiegato nel paragrafo precedente, sarebbe tuttavia trattata in seguito al 15 aprile, non essendo urgente in quanto relativa alla modifica di un assegno già determinato.

Si ricorda, infine, che soprattutto in questo periodo è utile usufruire delle consulenze legali online, che si possono richiedere tramite questo form.

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