Tariffari forensi : non sono obbligatori nel rapporto col cliente
Il compenso dell’avvocato, come quello di molte altre professioni, è regolato da Tariffari stabiliti dalla legge.
Tuttavia, nel rapporto avvocato-cliente, non è obbligatorio adeguarsi ai compensi determinati dai Tariffari. Ciò significa che questi sono derogabili e che il cliente e l’avvocato potranno pattuire, con un accordo scritto, un compenso diverso da quello stabilito dal Tariffario, nel minimo e nel massimo.
Il Tariffario è invece un necessario parametro per il Giudice, quando deve liquidare il compenso dell’avvocato che sarà pagato dallo Stato (gratuito patrocinio) o dalla parte che perde la causa (principio di soccombenza) o, ancora, nel caso in cui manchi un accordo delle parti sul compenso o l’accordo sia oggetto di contestazione (da ultimo, Cass. 26706/2019).
Per prevenire contestazioni sul compenso pattuito tra avvocato e cliente, la Legge n. 124 del 2017, n. 124 (art. 1, comma 150), ha imposto agli avvocati l’obbligo di redigere il preventivo per la causa, da sottoporre e far approvare al cliente prima dell’avvio del procedimento.
Il Tariffario forense come parametro del compenso determinato dal Giudice
La norma di riferimento per individuare i parametri per determinare il compenso dell’avvocato è il Decreto Ministeriale 55 del 2014, contenente le Tabelle dei tariffari forensi, consultabili qui.
Il Decreto Ministeriale 55/2014 è emanato in forza della Legge n. 247 del 2012 e in un quadro legislativo che già contemplava l’abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate.
Viene pubblicato, inoltre, dopo il Decreto Ministeriale 140/2012, emesso in attuazione del Decreto Legge 1 del 2012, con lo scopo di favorire la liberalizzazione della concorrenza e del mercato, adempiendo alle indicazioni dell’Unione Europea e rimuovendo i limiti massimi e minimi, così da lasciare le parti contraenti (nella specie, l’avvocato e il suo assistito) libere di pattuire il compenso per l’incarico professionale.
<<Per contro, il giudice deve effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, il quale non prevale sul D.M. n. 140/2012, per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità poiché non è il D.M. n. 140 del 2012 a prevalere – evidentemente generalista e volto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente (ed infatti, l’intervento del giudice ivi previsto riguarda il caso in cui fra le parti non fosse stato preventivamente stabilito il compenso o fosse successivamente insorto conflitto)- , ma il D.M. n. 55 del 2014, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa>> (Cass. 21487 del 2018)
Tuttavia, nonostante il Tariffario non sia vincolante nel rapporto tra cliente e avvocato, lo stesso costituisce un opportuno parametro anche per stabilire, in questa sede, il compenso.
In particolare: il compenso dell’avvocato familiarista
Le tabelle del Decreto Ministeriale 55/2014 prevedono un compenso correlato al valore economico della causa. Per le cause in materia familiare, ovviamente di valore non determinabile, lo scaglione da considerare è quello da 26.000 a 52.000 € (equivalente a valore indeterminabile – complessità bassa).
Se la competenza è del Tribunale Ordinario, pertanto si deve far riferimento alla tabella riportata a questo link, stando ben attenti a considerare lo scaglione suddetto e la possibilità di variare il compenso medio (quello riportato a caratteri più grandi) come sotto indicato, in un minimo e un massimo.
Più specificamente, per orientarsi sul costo di una separazione, un divorzio o il procedimento di mantenimento e affidamento del figlio nato fuori dal matrimonio, può essere utile dare un’occhiata alla tabella dei compensi stabilita dal Consiglio Nazionale Forense (pag. 14 per materia di famiglia). Si noti bene, però, che tali compensi valgono per l’avvocato che verrà pagato dallo Stato, pertanto con parcella dimezzata. Per avere un’idea del costo per il privato, bisognerà quindi moltiplicare la cifra indicata per 2.
Stesso ragionamento, ma ancor più settoriale, si può fare considerando il Protocollo in materia di compensi dovuti dallo Stato all’avvocato familiarista, siglato dal Tribunale di Cagliari l’1 agosto 2016. Anche qui, per ottenere un valido riferimento dei costi a carico del privato, occorrerà raddoppiare la parcella, giacché l’avvocato pagato dallo Stato ha diritto a un onorario dimezzato.
Per concludere, questi costi sono indicativi: potranno variare a seconda della complessità della causa e della situazione personale dell’assitito, fermo il diritto di avvalersi del patrocinio gratuito se si ha un reddito imponibile annuo inferiore a 11.528,41 €