Questa parte del diritto, che intreccia civile e procedura civile, riguarda le procedure volte al recupero di ogni tipo di credito, mediante tre tipi di esecuzione:
- Pignoramento mobiliare: riguarda il pignoramento dei beni mobili del debitore. Può essere effettuato presso la sua abitazione o la sua attività professionale (ad es. mobilia, autovettura), oppure presso il datore di lavoro o un altro soggetto verso il quale il debitore vanti un credito (es. l’inquilino al quale il debitore abbia affittato un proprio appartamento), ivi compresi gli istituti bancari (pignoramento del conto corrente) e pensionistici. La legge italiana prevede determinati limiti al pignoramento di alcuni crediti, come quelli da pensione e da attività professionale.
Recentemente è stato introdotto uno strumento utilissimo che consente di individuare i beni persino del debitore più reticente, autorizzando l’avvocato ad eseguire una ricerca su tutte le banche dati pubbliche (anagrafe tributaria, INPS, etc). - Pignoramento immobiliare: considerati i tempi e i costi (che tuttavia sono esenti per determinati tipi di debiti, es. i debiti da mantenimento di figli minori) tale procedura è consigliata per crediti ingenti. Consente di espropriare una casa di proprietà del debitore e, con determinati limiti previsti dalla legge, anche la quota dell’immobile in comproprietà con terzi o col coniuge, sia in regime di comunione che di separazione legale.
In conseguenza della crisi del mercato immobiliare, sono stati introdotti dei limiti e delle tutele volti ad evitare la vendita all’asta di immobili pignorati a prezzi eccessivamente bassi. - In forma specifica: questo tipo di esecuzione riguarda le due ipotesi dell’esecuzione per consegna di cose mobili o rilascio di beni immobili dei quali sia in possesso del debitore (es il rilascio forzoso conseguente allo sfratto, ove l’inquilino non adempia all’ordine del giudice), o dell’esecuzione di obblighi di fare o non fare, mediante un provvedimento che disponga la distruzione di opere illegittimamente effettuate o il pagamento di sanzioni a carico del debitore che non adempia allo svolgimento di una determinata attività dovuta.
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